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Statuto

Art. 1 - Costituzione
Il giorno 20 marzo 2010 si è costituita l’Associazione culturale denominata “ol castèl” con sede in Passaggio Gerardo Ianniello n. 7 Mornico al Serio; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia, è apartitica, apolitica e senza fini di lucro. La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.
 
Art. 2 - Oggetto e scopo
L’Associazione è costituita su base volontaria, non ha finalità di lucro è apartitica e apolitica, i suoi Soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo principi di democraticità, gratuità delle cariche e trasparenza dei bilanci e ha lo scopo di:
 

SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 3 - Soci
Tutti hanno facoltà di iscriversi all’Associazione Culturale “ol castèl” secondo le modalità prescritte nel presente articolo  e di portare il proprio contributo, seconda le proprie disponibilità e capacità. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme statutarie.
L’Associazione comprende le seguenti categorie di Soci:
 
  1. SOCI FONDATORI: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
  2. SOCI ORDINARI: tutti coloro che aderiscono all’Associazione versando la quota annua minima di ammissione fissata dal Consiglio Direttivo;
  3. SOCI ONORARI: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione;
  4. SOCI COLLETTIVI: enti pubblici e privati, circoli e altre associazioni aventi fini istituzionali non incompatibili con l’Associazione Culturale “ol castèl”
  5. SOCI SOSTENITORI: quelli che sottoscrivono una quota annuale superiore alla quota minima di ammissione;
  6. SOCI GIOVANI: iscritti di età inferiore ai 18 anni senza diritto di voto nelle assemblee.
L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati al Consiglio Direttivo al quale compete di esaminare la richiesta e decidere in merito all’accoglimento della stessa.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti ad osservare sia le norme dello statuto, sia le deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
 
Il rapporto associativo viene meno:
  1. per dimissioni;
  2. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  3. per esclusione, qualora il comportamento o le attività dell’associato, anche per fatti estranei alla vita associativa, siano in palese contrasto o siano giudicate di nocumento o inopportune con i principi e le finalità del presente statuto.
La decisione spetta al Consiglio Direttivo che ne dà immediata comunicazione all’interessato.
 
Tutti i Soci possono essere eletti negli organismi dirigenti. Sono organi dell’Associazione:
  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il VicePresidente;
  5. il Tesoriere;
  6. i Consiglieri;
  7. il Revisore dei Conti
Art. 4 - Assemblea
L’Associazione ha nell’Assemblea dei Soci il suo organo sovrano. Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci. La convocazione dell’Assemblea deve essere comunicata ai Soci mediante avviso scritto, notificato a mano o con raccomandata a/r o per posta elettronica con avviso di consegna, da inviarsi almeno una settimana prima della data dell’adunanza e nella quale sia data la notizia dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo della riunione.
Le assemblee, qualunque ne sia l’ordine del giorno, sono valide in prima convocazione se è presente almeno la maggioranza dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Nell’Assemblea hanno diritto di voto i Soci o i loro Delegati; ogni Socio può rappresentare non più di un altro Socio, mediante delega sottoscritta da delegante. L’Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze previste dal codice civile. Delle discussioni e delle delibere viene redatto sommario processo verbale che sarà allegato al libro delle adunanze.
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal VicePresidente o da una persona eletta dall’Assemblea stessa. Il Presidente nomina il Segretario e, se richiesto i due scrutatori. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i Soci ancorché dissenzienti o assenti, e devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
  1. eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il VicePresidente;
  2. approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
  3. fissare i contributi associativi annui;
  4. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Sono riservate all’Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nonché le deliberazioni su ogni altro argomento di carattere straordinario. Sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, le delibere dell’Assemblea straordinaria saranno assunte con voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 5 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si compone da quattro a otto membri nominati dall’Assemblea. I Consiglieri restano in carica due anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell’esercizio sociale venga meno per qualsiasi causa uno o più membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, di cui depositeranno il rilasciato supporto cartaceo comprovante l’esborso ovvero propria autocertificazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri. Le riunioni del consiglio sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale, firmato da tutti gli intervenuti alla seduta. Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo debbono essere inviati ai Consiglieri almeno tre giorni prima, unitamente all’ordine del giorno da discutere.
Il Consiglio Direttivo competono tutte le iniziative volte alla attuazione degli scopi istituzionali. In particolare esso ha il compito di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
 
  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa;
  3. deliberare sull’ammissione, decadenza o esclusione dei Soci;
  4. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
  5. nominare il Segretario;
  6. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli che disposizioni di legge o il presente statuto riservano all’Assemblea.
Art. 6 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica due anni ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma sociale. Pertanto, egli rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente cura le relazioni con enti ed organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione, predispone progetti e programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento  del Presidente, tutte le mansioni da lui svolte spettano al VicePresidente.

Art. 7 - Il VicePresidente
Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del VicePresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
 
Art. 8 - Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Egli coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e alla relativa trascrizione, nonchè alla tenuta dei libri sociali e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio Direttivo o dalla Presidenza.
 
Art. 9 - Il Tesoriere
Cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Cura la tenuta dei libri contabili e predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
 
Art. 10 - Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti verifica la regolare contabilità dell’Associazione e dei relativi libri e dà parere sui bilanci, partecipa alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
 

FINANZE-PATRIMONIO-ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 - Entrate e patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione può, a mezzo del suo legale rappresentante, stipulare contratti, convenzioni o accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati che perseguono attività analoghe a quelle dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
 
- dalle quote sociali di adesione annuale;
- da versamenti volontari;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da oblazioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- dalle entrate per attività istituzionali;
- da ogni altro eventuale introito previsto dalle leggi vigenti.
 
Art. 12 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio secondo criteri di buona e corretta amministrazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede sociale, in visione ai Soci, almeno due giorni prima di quello in cui è stata convocata l’Assemblea per deliberarne l’approvazione.
 
Art. 13 - Avanzi di gestione
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Art. 14 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni o enti non lucrativi. Qualsiasi decisione in merito dovrà raccogliere almeno i due terzi dei voti.
 
Art. 15 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, sarà rimessa all’autorità giudiziaria del Foro di Bergamo sez. distaccata di Grumello del Monte.
 
Art. 16 - Legge applicabile
Per tutto quanto qui non previsto valgono le norme del codice civile e di ogni altra legge in materia.